Nuove disposizioni in materia di esami di stato 2007
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007,
recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato
quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che
costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello
studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una
scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una
preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche
del nostro tempo.
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007,
recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al
Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato
quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che
costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello
studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una
scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una
preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche
del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della
equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto
riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero
percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze,
attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di
incentivi concreti.
E' di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati
scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un
indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne
riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del
mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della
preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei
docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità
di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di
svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato
dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di
seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione
nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.
1- Ammissione all'esame di stato
La nuova
legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli
anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni
transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa
ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea
l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare
attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di
preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello
studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1,
capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui
acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità
critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali
lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli
di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti
nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non
ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
2- Abbreviazione per merito
L'abbreviazione di
un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1,
agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,
hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria
superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità,
da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
3- Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle
modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali
restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM.
23/4/2003, n.41 e 20/11/2000, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato
dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, "su argomenti di
interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell'ultimo anno di corso".
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse
multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di
esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati
durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe.
Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un
testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il
candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può
considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le
fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per
le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la
normativa vigente.
4- Composizione della Commissione giudicatrice
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione
giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre
interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso
esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al
decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie
oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari
esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la
commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due
esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni,
che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o
affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni
titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente,
munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo
svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio,
quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è
abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
5- Punteggio
Come per il saldo dei debiti
contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di
credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno
scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al
colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del
credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio
massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode
ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti
senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
6- Indicazioni operative
Ad integrazione della
presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei
docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle
classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni
iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti
contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni
l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e
dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri,
anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine
di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in
grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4
dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il
Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio
presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia
informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto
con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza
e di intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della
più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e
paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali
irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione
negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di
tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato,
di idoneità e integrativi.
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